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Condizioni Generali di Vendita

1.    Ambito di applicazione
1.1     Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "Condizioni di Vendita") si applicano a tutte le offerte, dichiarazioni di accettazione e contratti di Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germania (di seguito "Venditore") nell'ambito dell’eShop B2B Beauty Care Professional (di seguito "eShop") per quanto riguarda la fornitura di prodotti, comprese le consulenze e qualsiasi altro servizio accessorio (di seguito "Forniture") a clienti commerciali (di seguito "Acquirente"). Tutte le condizioni dell'Acquirente che si discostano o integrano le presenti condizioni di vendita si applicano solo nel caso in cui il Venditore le abbia espressamente riconosciute per iscritto. In particolare ciò vale anche nel caso in cui il Venditore effettui Forniture in piena consapevolezza delle condizioni divergenti o integrative dell'Acquirente senza alcuna riserva, o nel caso in cui accetti pagamenti.

1.2    All'interno di un rapporto commerciale in corso, il/i contratto/i in essere si applica/applicano anche agli ordini effettuati dall'Acquirente tramite l'eShop. In caso di conflitto tra il/i contratto/i in essere e le presenti condizioni di vendita, prevarranno i contratti in essere.

1.3      Il Beauty Care Professional B2B eShop è riservato esclusivamente a clienti commerciali (chiamati anche “Professional”).

2.    Contratto, prezzi
2.1    La presentazione, l'offerta e la pubblicità di prodotti e servizi da parte del Venditore nell'eShop non sono vincolanti.

2.2    L'ordine dell'Acquirente tramite l'e-Shop costituisce un'offerta vincolante per il Venditore per l'acquisto dei prodotti e/o servizi contenuti in tale ordine. L'Acquirente è vincolato a tale ordine per una durata di due (2) settimane a partire dall’effettuazione dell'ordine stesso. Il Venditore non è obbligato ad accettare gli ordini effettuati dall'Acquirente.

2.3    Il Venditore confermerà tempestivamente il ricevimento dell'ordine. La conferma riconosce semplicemente che il Venditore ha ricevuto l'ordine dell'Acquirente, ma non conferma l'accettazione dello stesso, a meno che, dopo la conferma di ricevimento dell'ordine, l'ordine sia esplicitamente confermato. L'accettazione dell'ordine e la redazione del contratto richiedono una dichiarazione contrattuale scritta da parte del Venditore (è sufficiente un'e-mail). D’altra parte il Venditore può accettare un ordine effettuato dall'Acquirente anche tramite l'esecuzione della Fornitura.

2.4    Tutti i prezzi sono calcolati al netto più l'imposta legale sul valore aggiunto, se applicabile, e al netto di tutte le altre imposte, tariffe, contributi e assicurazioni. L'Acquirente si farà carico di tutte le imposte, tariffe e contributi relativi alla Fornitura, o li rimborserà al Venditore.

2.5    I prezzi indicati nell'e-Shop al momento dell'effettuazione dell'ordine sono validi per le Forniture tramite e-Shop.

2.6    Se non diversamente concordato, la società Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH ha il diritto di agire in nome e per conto di Henkel AG & Co. KGaA.

3.    Obblighi dell'Acquirente
3.1    L'Acquirente non può rifiutare di accettare la Fornitura a causa di piccoli difetti.

3.2    Qualora l'Acquirente fosse inadempiente rispetto all'accettazione della Fornitura, il Venditore ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver concesso un adeguato periodo di tolleranza. Nel caso in cui l'Acquirente sia responsabile dell’inadempienza nell'accettazione della Fornitura, il Venditore ha il diritto di richiedere la liquidazione dei danni causati dall'inadempienza dell'Acquirente (anche a seguito della rescissione del contratto da parte del Venditore) nella misura del 10% del valore netto dell'ordine concordato per la parte della Fornitura non accettata. Le altre eventuali richieste di risarcimento danni e gli altri diritti rimangono invariati.

3.3    La Fornitura può solamente essere rivenduta intatta e nella sua confezione originale.

3.4    Qualsiasi suggerimento applicativo scritto o verbale e qualsiasi altro suggerimento fornito dal Venditore non sarà vincolante. È responsabilità dell'Acquirente esaminare la conformità della Fornitura rispetto agli obiettivi perseguiti. Ciò vale anche nel caso in cui la Fornitura sia generalmente raccomandata per uno scopo specifico; in questo caso l'Acquirente è tenuto anche a esaminare la conformità della Fornitura rispetto ai suoi obiettivi specifici e rispetto alle condizioni operative in loco prima dell'applicazione. Il Venditore non è tenuto a rispondere, indipendentemente dalla base giuridica, nel caso in cui il danno sia causato dalla violazione del suddetto obbligo dell'Acquirente di esaminare la Fornitura.

3.5    L'Acquirente si impegna a rispettare tutti gli eventuali diritti di proprietà di terzi, quali brevetti o brevetti di utilità, nonché le disposizioni di legge durante l'effettuazione della Fornitura.

4.    Pagamento
4.1    Gli importi fatturati e i costi di consegna saranno pagati tramite le opzioni di pagamento sicuro (ad es. carta di credito) presenti nell'e-Shop. 
Gli sconti concordati sono consentiti solo nel caso in cui l'Acquirente non sia inadempiente nel pagamento degli importi fatturati e dovuti derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente. Se l'Acquirente è inadempiente nel pagamento, il Venditore ha il diritto di esigere interessi pari a 8 punti percentuali oltre il rispettivo tasso base della Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a meno che l'Acquirente non abbia colpa per il mancato pagamento. Gli interessi per inadempienza nel pagamento sono immediatamente esigibili.

4.2    L'Acquirente può far valere un diritto di compensazione o di ritenzione solo se le sue contropretese nei confronti del Venditore siano state giuridicamente accertate con decisione definitiva e non impugnabile, o se sono incontestate.

4.3    Il Venditore può chiedere all'Acquirente di fornire delle garanzie prima della Fornitura, se dopo la redazione del contratto si manifesta un significativo deterioramento della solvibilità o dell’affidabilità creditizia dell'Acquirente che metta a repentaglio un credito del Venditore, in particolare in caso di sospensione dei pagamenti, di istanza di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dei beni dell'Acquirente, in caso di protesti di cambiali o assegni, o in caso di pignoramento. Se l'Acquirente rifiuta di fornire garanzie entro un termine ragionevole a lui concesso, il Venditore può recedere totalmente o parzialmente il contratto. Tutti gli altri diritti del Venditore rimangono riservati.

4.4    I dipendenti del Venditore sono autorizzati a riscuotere i pagamenti dovuti solo dietro presentazione di una speciale autorizzazione.

5.    Consegna
5.1    L'area di fornitura è limitata alla Repubblica Federale di Germania. Il Venditore non effettuerà pertanto forniture al di fuori della Repubblica Federale di Germania

5.2    Le spese di spedizione applicabili fino al luogo di destinazione dipendono dall'opzione di consegna scelta. Se non diversamente indicato nell'opzione di consegna scelta, il Venditore sceglierà le modalità di trasporto e il vettore in base alla sua discrezionalità ragionevolmente esercitata. Salvo diverso accordo, le spese di trasporto e controstallia nel luogo di destinazione, le spese di trasporto e i supplementi per le consegne espresse e il trasporto aereo,  sono in ogni caso a carico dell'Acquirente.

5.3    Il Venditore avrà diritto a effettuare spedizioni parziali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente accettabile per l'Acquirente.

5.4    I tempi di consegna comunicati dal Venditore (ad es. nelle opzioni di consegna proposte) sono solo indicativi, a meno che non sia stato esplicitamente confermato dal Venditore, o esplicitamente concordato per iscritto tra le parti, uno specifico termine di consegna. L'eventuale termine di consegna pattuito decorrerà dalla data di conferma d'ordine, ma non prima dell'adempimento di eventuali obblighi di pagamento (anticipato) dell'Acquirente e si riferirà al momento del passaggio delle Forniture al trasportatore, al vettore merci o a qualsiasi altra terza parte incarica del loro trasporto.

5.5    L'obbligo di consegna del Venditore è subordinato alla completa fornitura da parte dei suoi subfornitori in tempo utile. L'obbligo di consegna del Venditore sarà inoltre soggetto alla disponibilità della merce.

5.6    In caso di ritardo imputabile al Venditore, la richiesta di risarcimento danni dell'Acquirente a causa del ritardo del Venditore sarà limitata allo 0,5% del valore netto dell'ordine riguardante la parte ritardata della Fornitura, ma l'importo totale non potrà superare il 5% di tale valore netto. Questa limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave.

5.7    Se il Venditore non rispetta la data di consegna, l'Acquirente può concedere al Venditore un periodo di tolleranza di almeno due settimane, incluso un avviso di rifiuto. Se il venditore non adempie all'obbligo di consegna entro il termine di tolleranza, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto, a condizione che la colpa del mancato rispetto del termine di consegna sia imputabile al Venditore. La disdetta del contratto deve essere dichiarata per iscritto al massimo entro due settimane dalla scadenza del periodo di tolleranza concesso. Alla scadenza del suddetto periodo utile per il recesso, l'Acquirente ha diritto di recedere dal contratto solo dopo la scadenza di un ulteriore e adeguato periodo di tolleranza da lui concesso, a condizione che la colpa del mancato rispetto del termine di consegna sia imputabile al Venditore.

5.8    Eventuali cause di forza maggiore danno diritto al Venditore di posticipare la Fornitura per un periodo corrispondente alla durata dell'impedimento causato dall'evento di forza maggiore, così come a un adeguato tempo di avviamento. Tutti gli eventi inevitabili dei quali il Venditore non può essere ritenuto responsabile sono considerati alla stregua di quelli di forza maggiore; tali eventi sono, in particolare, misure di politica monetaria, di politica commerciale e altre misure sovrane, scioperi, serrate, perturbazioni importanti dell’attività (come incendi, rottura di macchinari, mancanza di materie prime o di energia), nonchè le ostruzioni stradali, a meno che non si tratti, in ogni singolo caso, di impedimenti di breve durata, che ostacolano in modo significativo la Fornitura o la rendono impossibile. Il Venditore è tenuto a informare l'Acquirente di qualsiasi evento di forza maggiore e di qualsiasi evento equiparabile. Se l'impedimento si protrae per più di tre mesi, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto. Se è già stata effettuata una consegna parziale, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto alle suddette condizioni solo relativamente alla parte della Fornitura non eseguita. A causa di una parte della Fornitura non eseguita, l'Acquirente non può rifiutare il pagamento di una Fornitura parziale già eseguita.

6.    Trasferimento del rischio
6.1    Salvo diverso accordo, il rischio viene trasferito all'Acquirente quando la Fornitura lascia lo stabilimento o il magazzino da cui ha luogo la spedizione, e al più tardi al momento del passaggio al vettore. Inoltre il rischio sarà trasferito all'Acquirente nel caso in cui la spedizione o la consegna sia ritardata per motivi imputabili all'Acquirente, o se l'Acquirente è inadempiente nell'accettazione.

6.2    L'Acquirente si assume il rischio durante la spedizione di ritorno della Fornitura, indipendentemente dal fatto che questa venga restituita in relazione alla correzione di un difetto a seguito di una rescissione del contratto, se la Fornitura viene ritirata per buona volontà o per qualsiasi altro motivo.

7.    Diritti in caso di difetti
7.1    L'Acquirente dovrà dare comunicazione scritta dei difetti materiali evidenti senza indebito ritardo, ma al più tardi entro otto (8) giorni dal ricevimento della Fornitura nel luogo di destinazione. L'Acquirente dovrà comunicare per iscritto i difetti materiali occulti senza indebito ritardo, ma al più tardi entro otto (8) giorni dalla loro individuazione. In caso contrario, la Fornitura si considera approvata con riferimento ai difetti materiali.

7.2    Su richiesta, l'Acquirente dovrà inviare senza indebito ritardo esempi della Fornitura respinta. L'Acquirente dovrà farsi carico delle spese.

7.3    In caso di accettazione incondizionata della Fornitura da parte di treni, compagnie di spedizione o di qualsiasi altro vettore, si presume che l'imballaggio della Fornitura fosse intatto al momento del passaggio al vettore.

7.4    Il Venditore non è responsabile della leggibilità dei codici (come il GTIN) di una Fornitura. L'eventuale illeggibilità di un codice non è considerata un difetto.

7.5    Non costituisce difetto il caso in cui siano stati violati diritti di proprietà di terzi, quali brevetti o brevetti di utilità, nella misura in cui la violazione del diritto di proprietà sia stata causata da un'applicazione non prevista dal Venditore, da una modifica della Fornitura effettuata dall'Acquirente o da un'applicazione insieme a prodotti non forniti dal Venditore.

7.6    Gli accordi sulla qualità della Fornitura prevalgono su qualsiasi considerazione in merito all'idoneità all'uso.

7.7    Se il difetto è in essere al momento del trasferimento del rischio, il Venditore fornirà il rimedio, a propria discrezione, tramite la correzione del difetto o tramite una nuova fornitura. Nel caso in cui il rimedio fosse inefficace, l'Acquirente avrà diritto a una riduzione del prezzo di acquisto o alla rescissione del contratto, in ogni caso secondo i requisiti di legge. Le richieste di risarcimento danni o di rimborso spese dell'Acquirente sono disciplinate dall'articolo 8.

7.8    In caso di richiesta ingiustificata di rimedio, l'Acquirente è tenuto a risarcire al Venditore i danni causati dalla sua richiesta, se l'Acquirente era consapevole del fatto che la richiesta di rimedio non era giustificata, o se non ne era consapevole per sua negligenza.

8.    Risarcimento danni e indennizzo delle spese
8.1    Sono escluse le richieste di risarcimento danni e le richieste di risarcimento di spese dell'Acquirente, indipendentemente dalla loro base giuridica (violazione di obblighi, contratto, illecito civile, ecc.).

8.2    L'esclusione di responsabilità di cui al punto 8.1 non si applica
a)    in caso di responsabilità ai sensi della Legge Tedesca sulla Responsabilità per i Prodotti (Produkthaftungsgesetz),
b)    in caso di dolo o colpa grave,
c)    in caso di decesso, lesioni o danni alla salute di cui il Venditore è responsabile, oppure
d)    in caso di violazione di obblighi contrattuali fondamentali per colpa del Venditore. Gli obblighi contrattuali fondamentali sono quelli che devono essere rispettati ai fini della corretta esecuzione del contratto e sull'attuazione dei quali l'Acquirente si basa in generale e su cui può debitamente fare affidamento. Tuttavia, la responsabilità del Venditore per la violazione di obblighi contrattuali fondamentali è limitata al rimborso dei danni prevedibili e tipicamente legati al contratto, a meno che il Venditore non sia responsabile per dolo o negligenza grave, di decesso, lesioni o danni alla salute, o ai sensi della Legge Tedesca sulla Responsabilità per i Prodotti (Produkthaftungsgesetz).

8.3    Nel caso in cui la responsabilità del Venditore sia esclusa o limitata, ciò vale anche a beneficio di eventuali rappresentanti legali, dipendenti, subfornitori e agenti ausiliari del Venditore nel caso in cui l'Acquirente faccia valere i suoi diritti direttamente nei loro confronti.

8.4    Le disposizioni precedenti non costituiscono una modifica dell'onere probatorio a scapito dell'Acquirente.

9.    Termine di prescrizione
9.1    Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento derivanti da difetti è di un anno dall'inizio del termine di prescrizione legale. Fermo restando quanto sopra, il termine di prescrizione legale si applica a) in caso di § 438 (1) N. 1 del Codice Civile Tedesco (BGB) (diritti reali di terzi), diritti di regresso ai sensi del § 479 (1) del Codice Civile Tedesco (BGB) e dolo; b) in caso di richieste di risarcimento danni per dolo o colpa grave, per decesso, lesioni o danni alla salute di cui il Venditore è responsabile, o ai sensi della Legge Tedesca sulla Responsabilità per i Prodotti (Produkthaftungsgesetz).

9.2    In linea di principio, qualsiasi rettifica o ripetizione della Fornitura ad opera del Venditore è un atto di buona volontà e viene effettuata senza alcun obbligo giuridico. Il riconoscimento di un obbligo legale che comporti la ripresa del termine di prescrizione si considera dichiarato dal Venditore nei confronti dell'Acquirente solo nel caso in cui il Venditore lo dichiari esplicitamente.

9.3    Il termine di prescrizione standard (regelmäßige Verjährungsfrist) di qualsiasi altro diritto dell'Acquirente nei confronti del Venditore è limitato a due (2) anni dalla decorrenza del termine di prescrizione legale. Ciò non si applica alle richieste di risarcimento danni equivalenti a quelle indicate alla § 9.1 b), che sono soggette al termine di prescrizione legale.

10.    Riserva di proprietà
10.1    La Fornitura rimane di proprietà del Venditore fino al completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente. La riserva di proprietà si applica anche alle nuove merci risultanti dall'elaborazione o combinazione della Fornitura; tuttavia, se il Venditore non diventa proprietario esclusivo del nuovo bene, la riserva di proprietà si applica alle rispettive quote di comproprietà del nuovo bene cui il Venditore ha diritto. L'elaborazione della Fornitura viene effettuata a beneficio del Venditore in qualità di produttore senza creare alcun obbligo per il Venditore stesso. In caso di elaborazione o combinazione della Fornitura con materiale non di proprietà del Venditore, quest’ultimo acquisirà sempre la comproprietà del nuovo bene creato in base al rapporto tra il valore della Fornitura e il valore del nuovo bene. Se la proprietà del Venditore viene meno come effetto della combinazione, l'Acquirente trasferisce, già in questo momento, la comproprietà del nuovo bene in base al rapporto tra il valore della Fornitura e il valore del nuovo bene, e a tal fine dovrà conservare il nuovo bene per il Venditore.

10.2    L'Acquirente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito di una corretta transazione commerciale. È vietata qualsiasi altra forma di cessione, in particolare pegno, trasferimento a titolo di garanzia o baratto. L'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente al Venditore eventuali pegni effettuati da terzi, anche in seguito all’elaborazione o alla combinazione della Fornitura, nonché qualsiasi altra lesione dei diritti di proprietà della merce soggetta a riserva di proprietà. Già in questo momento, l'Acquirente cede al Venditore tutti gli obblighi derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà nei confronti dei propri clienti; il Venditore accetta la cessione. Nel caso in cui l'Acquirente rivenda la merce soggetta a riserva di proprietà insieme ad altre merci non di proprietà del Venditore, la cessione dei crediti derivanti dalla rivendita sarà limitata al valore della merce soggetta a riserva di proprietà. Se il credito derivante dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà entra a far parte di un conto corrente costituito tra l'Acquirente e il suo cliente, il credito ceduto sarà sostituito, una volta calcolato il saldo, dal saldo contabile riconosciuto e assegnato in base all'ammontare del valore di rivendita della merce venduta soggetta a riserva di proprietà. L'Acquirente ha il diritto a riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà ceduta al Venditore. Il Venditore ha il diritto di revocare l'autorizzazione a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà o a riscuotere i crediti ceduti, a) se l'Acquirente è inadempiente con i pagamenti derivanti dal rapporto commerciale; b) se l'Acquirente ha smaltito la merce soggetta a riserva di proprietà al di fuori del regolare svolgimento dell'attività commerciale; o c) se, dopo la stipula del contratto, si manifesta un deterioramento significativo della solvibilità o della affidabilità creditizia dell'Acquirente che metta a repentaglio un credito del Venditore, in particolare in caso di sospensione dei pagamenti, di istanza di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dei beni dell'Acquirente, in caso di protesto di assegni o cambiali, o in caso di pignoramento. Eventuali crediti derivanti da crediti ceduti al Venditore che l'Acquirente riceve dopo la revoca dell'autorizzazione alla loro riscossione devono essere immediatamente depositati su un conto speciale con indicazione della designazione pertinente fornita dal Venditore. A seguito della revoca dell'autorizzazione alla riscossione dei crediti, l'Acquirente deve, su richiesta, informare immediatamente per iscritto il Venditore dei crediti ceduti e comunicare ai debitori l’avvenuta cessione.

10.3    Qualora l'Acquirente sia in ritardo nei suoi obblighi di pagamento nei confronti del Venditore o violi gli obblighi derivanti dalla riserva di proprietà, l'intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. In questi casi, in base all'articolo 107 della Legge Tedesca sull'Insolvenza (Insolvenzordnung), il Venditore ha il diritto di richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà e di ritirarla all'Acquirente. Qualsiasi diritto di possesso dell'Acquirente si estingue nel momento in cui il Venditore richiede la restituzione della merce con riserva di proprietà. L'eventuale ritiro della merce avviene sempre e solo per motivi di sicurezza. La richiesta del Venditore di restituire la merce non costituisce risoluzione del contratto, anche se il Venditore autorizza l'Acquirente al pagamento di rate a posteriori.

10.4    Il Venditore è obbligato su richiesta dell'Acquirente a concedere diritti di garanzia, nel caso in cui il valore realizzabile delle garanzie concesse al Venditore superi del 10% il credito totale da garantire.

11.    Imballaggi a rendere / Pallet
11.1    Nel caso in cui le parti abbiano concordato la fornitura delle merci su pallet, il Venditore è autorizzato, a sua discrezione, a effettuare le consegne su pallet Euro-Pool di formato 800 x 1200 mm o su pallet monouso EW 10. La Fornitura su pallet Euro-Pool deve avvenire, a discrezione del Venditore, (i) con scambio contemporaneo alla consegna, ossia alla consegna dei pallet deve essere fornito un numero corrispondente di pallet vuoti e integri (in ogni caso solo pallet Euro-Pool), o (ii) a fronte di emissione di un buono per altri pallet. I pallet Euro-Pool danneggiati ma riparabili restituiti al Venditore saranno fatturati unitamente ai relativi costi di riparazione, mentre i pallet danneggiati ma non riparabili saranno fatturati unitamente ai relativi costi di sostituzione, a meno che l'Acquirente non abbia alcuna responsabilità per la restituzione dei pallet Euro-Pool danneggiati. Se l'Acquirente, non ottemperando al suo obbligo di sostituzione o all'obbligo di fornire un buono per i pallet, non restituisce i pallet Euro-Pool vuoti o restituisce una quantità insufficiente di pallet vuoti, dovrà fornirli dopo che il Venditore gli avrà concesso un adeguato periodo di tolleranza, altrimenti, a meno che dimostri di non essere responsabile della violazione del suo obbligo di sostituzione, dovrà pagare al Venditore, a discrezione di quest'ultimo, i costi correnti di sostituzione dei pallet. Il rischio relativo ai pallet Euro-Pool consegnati dall'Acquirente tramite scambio, passerà al Venditore al momento della consegna. Se la Fornitura viene effettuata su pallet monouso EW 10, l'Acquirente si dovrà occupare del trasferimento dei prodotti dal pallet e dello smaltimento dei pallet stessi.

11.2    Se si utilizzano pallet eurodisplay, si tratterà in generale di pallet CHEP che rimangono all'Acquirente e che saranno ritirati da CHEP. Lo stesso vale se si utilizza CHEP 1/1 come vettore (di base).

11.3    Per quanto riguarda qualsiasi altro imballaggio a rendere, dispositivi di carico ed espositori in prestito forniti dal Venditore, si applicano le seguenti disposizioni:
Gli imballaggi a rendere forniti dal Venditore, nonché gli eventuali dispositivi di carico e gli espositori in prestito non possono essere venduti e rimangono di proprietà del Venditore. Devono essere trattati con cura e non possono essere utilizzati per scopi diversi dallo stoccaggio della Fornitura. L'Acquirente sarà responsabile di tutti i danni causati da una violazione dei suddetti obblighi, a meno che non abbia alcuna colpa per la violazione di tali obblighi. Gli imballaggi a rendere, i dispositivi di carico e gli espositori in prestito devono essere restituiti in porto franco in condizioni adeguate e che ne consentano l’utilizzo, nel luogo di ricevimento indicato per il trasporto a vuoto, immediatamente dopo essere stati vuotati, citando il reparto indicato nella fattura del Venditore. Qualora gli imballaggi a rendere, i dispositivi di carico o gli espositori in prestito non vengano restituiti in tempo utile, il Venditore ha il diritto di fatturarli unitamente ai relativi costi di sostituzione, dopo la concessione e la scadenza di un adeguato periodo di tolleranza. Se gli imballaggi a rendere, i dispositivi di carico o gli espositori in prestito risultano inutilizzabili, il Venditore ha il diritto di fatturarli unitamente ai relativi costi di sostituzione, a meno che l'Acquirente non abbia alcuna responsabilità per il loro stato di inutilizzabilità.

11.4    Il ritiro di imballaggi diversi dagli imballaggi a rendere è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento Tedesco sugli Imballaggi (Verpackungsverordnung) in vigore al momento della stipula del contratto, nonché da eventuali accordi aggiuntivi.

12.    Accettazione dei resi per buona volontà
Qualora il Venditore accetti resi da lui previamente approvati per buona volontà, addebiterà, a patto di non esigere nessun altro compenso al momento dell'accettazione, il 20% del valore netto dell'ordine.

13.    Disposizioni finali
13.1    Nel caso in cui le presenti Condizioni di Vendita richiedano la forma scritta, la comunicazione in forma di testo (lettera, fax, e-mail, ecc.) è sufficiente per il requisito della forma scritta.

13.2    Le presenti Condizioni di Vendita non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l'onere della prova.

13.3    I dati anagrafici completi dell'articolo, compresi i dati logistici, le informazioni sulle merci pericolose e i termini di validità, sono archiviati in un'anagrafica di uno specifico portale di dati e devono essere aggiornati regolarmente. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore può concedere a quest’ultimo l'accesso a tale portale.

13.4    Qualora una singola disposizione delle presenti Condizioni di Vendita o del contratto sia o diventi invalida, la validità delle altre disposizioni rimane invariata.
 
13.5    Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi del Venditore e dell'Acquirente derivanti dal contratto, compreso l'obbligo del Venditore di porre rimedio a un difetto, sarà la sede legale del Venditore. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da, o in relazione alla Fornitura è Düsseldorf, Germania; ciò vale anche per le procedure speciali di un procedimento cambiario (Wechselprozess) e per le procedure sommarie in cui l'attore si basa interamente su prove documentali (Urkundsprozess). Tuttavia, il Venditore ha anche il diritto di intentare un'azione legale contro l'Acquirente nel luogo di giurisdizione generale dell'Acquirente stesso o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

13.6    I rapporti tra il Venditore e l'Acquirente sono regolati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Merci (CISG).
 

Attuazione del Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

In base al nuovo Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (che abroga il precedente regolamento (UE) n. 98/2013) siamo obbligati a informarvi che tutti i nostri lozioni rivelatrici/attivatori/ossidanti per i prodotti di colorazione e decoloranti, a anche i neutralizzanti dei prodotti liscianti e delle permanenti  contengono fino al 12% di perossido d'idrogeno (H2O2), n. CAS 7722-84-1, che rientra nella definizione di "precursori di esplosivi disciplinati" ai sensi di questo regolamento. Come richiesto dal nuovo articolo 7, paragrafo 1, vi informiamo che tutte le transazioni sospette, le sparizioni e i furti di quantità significative commessi da membri del pubblico devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente, riguardo il quale si prega di consultare: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf